Art. 8.

      1. Le spese per i locali e il funzionamento di nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delega la regione Lombardia a provvedere all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti e alla loro costruzione nel caso in cui quelli reperibili sul territorio non siano utilizzabili. Gli uffici necessari

 

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per il funzionamento degli organi provinciali sono ripartiti sul territorio e hanno la propria sede nella città di Busto Arsizio.